Ultimo aggiornamento: luglio 2026
Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) non chiede solo di reagire quando i problemi sono già evidenti: chiede di accorgersene prima. La legge definisce la crisi in modo tecnico — non "l'azienda va male", ma una condizione misurabile — e affida agli assetti aziendali il compito di intercettarla. Questa guida spiega cosa dice la norma, quali soglie numeriche introduce il Correttivo-ter e come si collega tutto questo agli adeguati assetti dell'art. 2086 c.c.
L'art. 2, comma 1, lett. a), CCII definisce testualmente la crisi come «lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi». È una definizione volutamente prospettica: non guarda ai bilanci passati, ma alla capacità dell'impresa di generare abbastanza cassa nell'anno che viene.
Da questa definizione discende un obbligo preciso per gli amministratori (art. 3 CCII): dotarsi di strumenti — organizzativi, contabili e di controllo — capaci di percepire i segnali di squilibrio prima che degenerino in insolvenza conclamata, e attivarsi «senza indugio» quando quei segnali compaiono. Non basta quindi tenere una contabilità in ordine: serve un impianto che permetta di guardare avanti, non solo indietro.
Per un inquadramento più ampio dell'obbligo — chi è tenuto, cosa rischia chi lo trascura — vedi la guida su cosa sono gli adeguati assetti.
L'art. 3 CCII, nella versione riscritta dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), individua due tipi di indicatori. Il primo è generale: squilibri di natura patrimoniale o economico-finanziaria, e incapacità prospettica di far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi. Il secondo è puntuale: un elenco di soglie quantitative, verificabili senza calcoli complessi, che qualunque sistema contabile minimamente strutturato dovrebbe poter estrarre.
La scelta di affiancare a un criterio generale alcune soglie fisse ha un obiettivo dichiarato: offrire a chi vigila — organo di controllo e revisore — dati oggettivi su cui basare, quando serve, la segnalazione prevista dalla norma, riducendo il margine di discrezionalità e i ritardi che un giudizio solo qualitativo avrebbe reso più facili da giustificare.
Le quattro soglie introdotte dal Correttivo-ter sono queste:
Il numero di giorni non è casuale: cambia in base a quanto un ritardo con quel tipo di creditore è, in pratica, un campanello d'allarme precoce. Un ritardo verso il fisco o le banche tende a essere più tollerato nel breve periodo di un ritardo sugli stipendi, per questo la soglia sulle retribuzioni scatta prima (30 giorni) di quella sui fornitori (90 giorni).
Un punto pratico: per rispettare queste soglie serve un sistema contabile capace di dire, in ogni momento, da quanti giorni sono scaduti i debiti, distinti per tipo di creditore. Non è un calcolo complesso, ma presuppone che i dati siano aggiornati e consultabili — non ricostruiti a fine anno per il bilancio.
Oltre alle soglie puntuali, l'art. 3 CCII richiama indicatori prospettici, tra cui il DSCR (Debt Service Coverage Ratio): il rapporto tra la cassa che l'impresa prevede di generare nei prossimi dodici mesi e quanto dovrà uscire, nello stesso arco di tempo, per rimborsare capitale e interessi sul debito.
Un DSCR inferiore a 1 significa che, secondo le proiezioni disponibili, la cassa attesa non basta a coprire le rate del debito in scadenza: è un'evidenza di insostenibilità finanziaria che impone di attivarsi. Calcolarlo richiede però un presupposto non scontato: previsioni di cassa affidabili, aggiornate, costruite su un piano di tesoreria reale e non su una stima approssimativa fatta una volta l'anno. In questo senso il DSCR è al tempo stesso un obiettivo dell'assetto amministrativo-contabile e un test della sua effettiva qualità: se non riesci a calcolarlo con dati solidi, è già un segnale che l'assetto contabile ha delle lacune.
Quando le proiezioni indicano un DSCR persistentemente sotto 1, o quando emergono le soglie viste sopra, l'ordinamento mette a disposizione strumenti di gestione ordinata della crisi. Il principale, per le imprese che vogliono agire prima che la situazione precipiti, è la composizione negoziata della crisi: un percorso assistito da un esperto indipendente, riservato e non pubblico nella fase iniziale, pensato per trattare con i creditori mentre esiste ancora un margine di risanamento concreto. Più tardi si interviene, più le opzioni disponibili si restringono verso strumenti giudiziali più onerosi.
Il legame tra segnali di allerta e adeguati assetti non è accessorio: è circolare. Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti dall'art. 2086, comma 2, c.c. esistono, tra le altre cose, proprio per intercettare questi segnali prima che diventino irreversibili — è la stessa norma a richiamare esplicitamente «la rilevazione tempestiva della crisi» come finalità dell'obbligo. E allo stesso tempo, riuscire a calcolare un DSCR affidabile o a tenere sotto controllo da quanto tempo sono scaduti i debiti verso ciascun creditore è già una prova che gli assetti funzionano, non solo che esistono sulla carta.
Chi non ha ancora fatto un'autovalutazione di dove si colloca oggi la propria azienda può partire dalla checklist degli adeguati assetti elaborata da CNDCEC e FNC: aiuta a capire rapidamente se gli strumenti minimi — un piano di tesoreria aggiornato, un monitoraggio dei debiti per anzianità, un budget con controllo degli scostamenti — sono già in azienda o vanno costruiti da zero.
Se uno o più segnali dell'art. 3 CCII si manifestano, la reazione corretta non è aspettare che la situazione si chiarisca da sola. Il primo passo è verificare la natura del segnale: è un episodio isolato — un cliente importante che paga in ritardo — o un sintomo strutturale che si ripete? La differenza cambia radicalmente la risposta da dare.
Il secondo passo è quantificare l'impatto sui flussi di cassa prospettici: quanto incide questo segnale sul DSCR a 12 mesi? Se l'impatto è significativo, gli amministratori devono attivarsi «senza indugio», valutando gli strumenti di regolazione della crisi disponibili — a partire dalla composizione negoziata se il risanamento appare ancora perseguibile.
Il terzo passo, spesso trascurato, è documentare il percorso: la scelta di attivarsi (o di non attivarsi, motivatamente, quando il segnale si rivela non significativo) va tracciata. È quella traccia documentale — non il solo risultato finale — a proteggere gli amministratori nel caso in cui la crisi, nonostante tutto, si manifesti comunque.
Adeguati Assetti raccoglie dati da interviste e documenti, li analizza con l'AI e produce report di sintesi e checklist di adeguatezza.